Maurizio Zoccarato dovrà risarcire il cantante con 7500 Eu. Nel 2010 l'aveva definito «persona di dubbia moralità». Castoldi confessò l'uso di droghe e fu escluso dal Festival
Sanremo (Imperia)
Venerdi 27 aprile 2012
Due anni fa era stato escluso a due settimane dal Festival di
Sanremo perché in un'intervista aveva affermato di fare uso
di droghe pesanti come antidepressivi: era il Festival di Antonella
Clerici, ne uscì un finimondo e Morgan Castoldi venne bandito dal palco
dell'Ariston dove avrebbe dovuto cantare il suo brano
La sera. Una damnatio memoriae che è
continuata nei due anni successivi, con le sue canzoni sempre
escluse dalle fasi preliminari della competizione (ma non del
Premio Tenco, dove cantò lo stesso novembre 2010),
nonostante la notizia-bufala che l'avrebbe voluto quest'anno a Sanremo al fianco di Emanuele
Filiberto di Savoia.
Ora Morgan si prende la sua rivincita, nell'aula
di un Tribunale: il Giudice monocratico di Camerino (MC), Domenico
Potetti, ha condannato il sindaco di Sanremo Maurizio
Zoccarato a risarcire il cantante con 7500 Eu.
Già, perché il primo cittadino della città dei
fiori c'era andato giù duro nel giudicare la vita sregolata,
ma pur sempre privata, di Marco Castoldi: «Chi mette la
faccia sul Festival della Canzone italiana deve essere una
persona perbene e non qualcuno che non ha moralità
certa» aveva affermato in conferenza stampa
Zoccarato, esponendo nuovamente il concetto in una trasmissione
radiofonica.
Morgan si prese il suo tempo, ritrattò parzialmente
l'intervista a Vanity Fair, chiese al sindaco di rivedere
le proprie affermazioni e poi diede mandato ai suoi legali di
sporgere querela nei confronti del sindaco, che sebbene fosse in
buona compagnia nell'accusare il cantante, nel suo giudizio
andò al di là di quanto concesso dalla legge.
È proprio questo che ha stabilito il giudice nella sua
sentenza, datata 11 ottobre 2011 ma resa pubblica soltanto oggi: se
la Costituzione garantisce il diritto di critica politica,
questo deve rispettare il principio della continenza,
senza travalicarne i limiti. «Definire la persona dell'attore
nella sostanza come una persona non perbene e di dubbia
moralità - ha scritto il Giudice - costituisce un
complessivo apprezzamento che supera l'addebito di fatti specifici
(che potevano essere esposti nel loro carattere storico), per
risolversi in un generico e totalizzante giudizio negativo,
eccessivo rispetto ad una critica, sia pure ammissibile,
rispetto a circoscritti e specifici comportamenti
dell'attore».
Matteo Paoletti
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